Art. 2.

      1. La sezione penale arbitrale di cui all'articolo 1 è presieduta dal presidente della camera penale presso la quale la sezione stessa è istituita.
      2. La sezione penale arbitrale è composta, in numero da definire con apposito decreto del Ministro della giustizia nel quale sono altresì indicati anche i criteri attinenti alla durata dell'incarico, dagli iscritti all'Albo scelti dal direttivo dell'Unione delle camere penali tra gli avvocati dotati di maggiore esperienza, competenza ed equilibrio.